Ed allora modificalo senza "minacciare" sanzioni, e per tre buoni motivi:
1) è una regola amabigua, non esprime un obbligo tassativo, ed è manifestamente un vulnus del segreto dell'urna, principio assoluto ed inderogabile.
2) dubito che fosse nelle intenzioni dell'estensore della norma e del parlamento voler sanzionare l'inserimento della scheda nell'urna da parte dell'elettore, e la "ratio" è un'altra. I due gesti sono equivalenti.
3) è superata ampiamente dalla prassi, con la maggioranza degli elettori che inseriscono la scheda nell'urna personalmente, e con i presidenti che ben si guardano dal sanzionare o denunciare tale azione. Perchè contro il buonsenso.
Per tanto ti invito a riformulare il secondo paragrafo nel seguente modo, a titolo di esempio:
- (nessun cittadino, tranne il presidente dell'ufficio elettorale di sezione (chiamato anche SEGGIO), puo' inserire la scheda votata nell'urna.) Una volta espresso il voto, chiusa la scheda e usciti dalla cabina, bisogna consegnare matita (e scheda) NELLE MANI del PRESIDENTE e (MAI)la scheda nell'urna o nelle mani dello stesso presidente(, per ovvie ragioni di sicurezza e affidabilità del comizio elettorale. Sarà il presidente che successivamente provvederà ad inserire la scheda nell'urna. L'elettore che inserisce direttamente la scheda nell'urna anziché darla al presidente). Il presidente ha il diritto di visionare l'autenticità della scheda, prima della sua introduzione nell'urna. Ogni azione contraria é sanzionabile fino a 309 euro (Art. 110 DPR 361/1957).
In rosso le parti da eliminare, in verde quelle da intergrare
Il testo da te formulato è presuntuoso e inutilmente aggressivo e minatorio verso comportamenti del tutto naturali, logici e di comune prassi, oltrechè del tutto inapplicabile negli intenti. Peggio di una "grida manzoniana", insomma.