Nel 2006 la SPT - società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Como, dalla Provincia di Como, dalla Provincia di Lecco e dal Consorzio Pubblici Trasporti – ha indetto una gara informale per la sottoscrizione di un aumento di capitale, per una significativa quota di minoranza (fino al 49%), della controllata S.P.T. Linea S.r.l., divenuta affidataria, a seguito di procedure di evidenza pubblica, di servizi di trasporto pubblico locale.
La Linea è controllata al 99,91% dalla SPT (con la residua, minimale partecipazione di Ferrovienord S.p.A.).
La gara è stata aggiudicata al raggruppamento costituito tra SAB e FNM; la AGI si è collocata al secondo posto.
La AGI è ricorsa al T.a.r. della Lombardia per ottenere, tra l'altro, l'annullamento del verbale del Consiglio di amministrazione della STP recante l'approvazione degli atti della gara.
Il T.a.r. ha dichiarato, tuttavia, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, con sentenza del 18 dicembre scorso ha annullato la sentenza di primo grado e rispedito la questione al TAR Lombardia.
Il giudice d'appello ha affermato i seguenti principi:
1) l'obbligo di gara ad evidenza pubblica si applica anche nell'ipotesi in cui una società mista, ove pure non originariamente tale, apra il proprio capitale all'apporto di un socio privato industriale attraverso un'operazione straordinaria di vendita di quote o di aumento di capitale;
2) ogniqualvolta si pervenga al risultato di dar vita a una società mista oppure, alternativamente, al risultato di modificare il profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (tranne, ovviamente, in caso di gestore totalmente privato), allora si realizza in via derivata anche un diverso affidamento del servizio pubblico;
3) l'affidamento di un servizio, quand'anche realizzato attraverso la costituzione, originaria o successiva, di una società mista con socio privato operativo, si deve necessariamente svolgere attraverso procedure di evidenza pubblica;
4) sulle vicende descritte nei precedenti punti, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo;
5) esorbita invece dalla giurisdizione amministrativa ogni altra vicenda in cui una società affidataria di un servizio riceva apporti al proprio capitale da parte di soggetti privati che siano meri finanziatori.
Edit: corretto il titolo.