normative - filobus - per i curiosi

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normative - filobus - per i curiosi

Postby stefralusi » Mon 23 October 2006; 1:13

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 21 novembre 2003, n.19
Procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei filoveicoli omologati, ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio 2003, n. 238, destinati al trasporto di persone.
A tutti gli uffici periferici per i
sistemi di trasporto ad impianti fissi
A tutte le aziende esercenti per il
trasporto pubblico locale
Alle regioni - Settore trasporti e
mobilita'
All'ASSTRA
Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360, agli articoli 55 e 75 contiene
disposizioni in merito ai filoveicoli.
In particolare:
l'art. 55 definisce i filoveicoli quali «veicoli a motore
elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di
contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a
bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente
elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di
energia elettrica»;
l'art. 75 dispone che i filoveicoli, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste
dalle norme del vigente codice, mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici della ex Direzione generale della Motorizzazione
civile, ora Ministero infrastrutture e trasporti, da eseguirsi con
modalita' stabilite con decreto ministeriale.
In attuazione di quest'ultima norma nonche' in considerazione della
necessita' di armonizzare le vigenti procedure di applicazione con il
quadro normativo comunitario e di razionalizzare le stesse
nell'ambito del processo di adeguamento e di unificazione delle norme
tecniche in atto presso questo Ministero, e' stato emanato il decreto
ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003 contenente «disposizioni
concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il
trasporto di persone».
A seguito dell'emanazione del provvedimento di cui sopra si e'
proceduto ad adeguare le procedure afferenti l'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione, sotto il profilo
dell'immissione in servizio e dei controlli periodici dei
filoveicoli.
Si ricorda che il codice della strada non assoggetta i filoveicoli
ad immatricolazione e che pertanto restano in vigore le attuali
disposizioni in materia di targa filoviaria e di libretto delle
visite e prove.
Al fine di assicurare l'adozione di procedure uniformi di
accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei
filoveicoli, appare indispensabile tenere conto delle indicazioni
contenute nella presente circolare.
1) Ambito di applicazione.
La presente circolare riguarda le procedure da seguire per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
(immissione in servizio e controllo periodico) dei filoveicoli
omologati ai sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003
destinati al trasporto di persone, fatte salve le disposizioni di cui
al successivo paragrafo 8.
In via preliminare occorre precisare che, ai fini di quanto
contenuto nella presente circolare, per marcia del filoveicolo si
intende il funzionamento dello stesso con alimentazione da linea
elettrica, laddove per marcia autonoma del filoveicolo, si intende il
funzionamento dello stesso senza alimentazione da linea elettrica.
Le disposizioni che seguono riguardano anche i veicoli a trazione
elettrica aventi un sistema della captazione della corrente non da
linea aerea, da considerarsi assimilati ai filoveicoli.
2) Immissione in servizio.
L'Azienda esercente il servizio filoviario, per il tramite della
regione o ente dalla stessa delegato, nella cui giurisdizione ricade
il sistema di trasporto, presenta all'U.S.T.I.F. competente per
territorio, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, richiesta - con allegata la
documentazione di seguito specificata - di autorizzazione
all'effettuazione delle verifiche e prove funzionali per l'immissione
in servizio del filoveicolo.
Il competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, all'uopo interessato dall'U.S.T.I.F.,
qualora la documentazione sia completa, nomina una commissione, cosi'
come di seguito composta, per le anzidette verifiche e prove:
un ingegnere del competente Ufficio della sede centrale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il direttore dell'U.S.T.I.F. competente per territorio o un
ingegnere da lui delegato;
il direttore d'esercizio dell'Azienda esercente il servizio
filoviario o un ingegnere da lui delegato.
All'espletamento delle verifiche e prove funzionali partecipa, agli
effetti della regolarita' dell'esercizio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753/1980, un rappresentante della
regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.
La commissione nell'espletamento delle verifiche e prove funzionali
puo' inviare un rappresentante della societa' fornitrice dei filobus.
Nel caso di immissione in servizio dei successivi esemplari di una
serie o gruppo di filoveicoli, il competente Ufficio della sede
centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
delegare a rappresentarlo l'U.S.T.I.F. competente per territorio.
Per l'immissione in servizio devono essere eseguite, dalla suddetta
commissione, le verifiche e prove previste al successivo paragrafo
della presente circolare e deve essere redatto verbale, in regola con
le vigenti disposizioni sul bollo, riportante i risultati delle
verifiche e prove effettuate, con particolare riguardo all'idoneita'
del filoveicolo stesso in relazione alle caratteristiche della linea
ed alle condizioni normali di funzionamento dei freni e delle
apparecchiature di sicurezza.
Tale verbale, firmato da tutti i membri della commissione, deve
essere vistato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio.
L'originale di detto verbale e' trasmesso dall'U.S.T.I.F.
all'Azienda esercente il servizio filoviario; copia dello stesso e'
inviata al competente ufficio della sede centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' al competente ufficio della
regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.
Ad esito favorevole delle verifiche e prove funzionali ex art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 da parte
della commissione incaricata, l'U.S.T.I.F. competente per territorio
rilascia il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, per la
successiva autorizzazione ex art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/1980, di competenza della regione o ente dalla
stessa delegato.
I rimborsi e le indennita' da corrispondere ai funzionari
incaricati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono a carico
dell'Azienda esercente il servizio filoviario.
3) Verifiche e prove funzionali per l'immissione in servizio.
La commissione di cui al paragrafo precedente esegue le seguenti
verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le
necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi con
sicurezza e regolarita', ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753/1980, per ogni filoveicolo:
1) identificazione del filoveicolo attraverso il relativo numero
di telaio, verifica di conformita' al prototipo omologato;
2) identificazione delle apparecchiature di trazione (matricola
del motore elettrico e dell'eventuale motore endotermico, matricola
del motocompressore, ecc.);
3) verifica del posizionamento della targa del filoveicolo e del
cartello di indicazione «carico sporgente»;
4) prove di frenatura;
5) verifica dell'efficienza di eventuali dispositivi automatici
di rilevazione ed estinzione incendi;
6) verifica della presenza di estintore e cassetta di pronto
soccorso;
7) verifica delle prestazioni in marcia autonoma se prevista:
efficienza della frenatura, velocita' massima, spunto su pendenza
massima con carico utile massimo;
8) verifica della compatibilita' con la linea e delle distanze
minime dal suolo secondo la norma UNI-UNIFER 8719;
9) verifica della continuita' elettrica fra struttura del
filoveicolo e parti metalliche interne;
10) verifica dell'efficienza del sistema di captazione della
corrente dalla linea di contatto e del dispositivo di limitazione
dell'escursione delle aste di presa;
11) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3
della norma CEI 9-4;
12) verifica di isolamento di pedane, rampe, mancorrenti,
gradini, porte come da norma CEI 9-4;
13) verifica dell'efficienza del dispositivo rivelatore di
dispersione e di quello di verifica delle masse intermedie, come da
norma CEI 9-4.
I risultati delle suddette verifiche e prove funzionali sono
riportati nel libretto delle visite e prove di cui al decreto
ministeriale 8 maggio 1950, n. 3675.
In caso di immissione in servizio di un filoveicolo non omologato
ai sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003, le
verifiche e prove di cui sopra dovranno essere integrate dalle
seguenti:
14) verifica del numero dei posti;
15) verifica dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di
eventuali porte di emergenza;
16) verifica di efficienza del sistema installato, ove presente,
per consentire la prova di accessibilita' al filoveicolo anche ad
utenti con ridotte capacita' motorie.
4) Documentazione da allegare alla richiesta di immissione in
servizio.
La documentazione da allegare alla richiesta di immissione in
servizio e' costituita da:
1) planimetria delle linee filoviarie sulle quali si intende
immettere il filoveicolo, con indicazione delle fermate;
2) relazione del direttore di esercizio relativa alle linee
filoviarie sulle quali il filoveicolo effettuera' il servizio
viaggiatori; detta relazione deve contenere l'indicazione delle
fermate che risultano compatibili con la vigente normativa in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche;
3) relazione tecnica, a firma di un ingegnere e sottoscritta dal
direttore di esercizio, relativa all'impianto di alimentazione delle
linee e concernente i dati posti a base del dimensionamento e della
taratura degli impianti fissi della filovia, confrontati con quelli
relativi all'assorbimento energetico dei filoveicoli, in relazione
anche al numero massimo degli stessi previsti per ciascun «centro di
alimentazione» di ogni tratta;
4) dichiarazione, a firma del direttore di esercizio, relativa
alla compatibilita' geometrica del filoveicolo proposto con gli
impianti fissi della filovia e con le infrastrutture viarie ed
urbanistiche esistenti;
5) indicazione delle tratte aziendali in cui consentire la marcia
autonoma del filoveicolo con le relative prestazioni richieste (nel
caso di un filoveicolo avente la possibilita' di marcia autonoma con
le modalita' di cui al successivo paragrafo 7);
6) certificato di omologazione rilasciato in conformita' al
decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003;
7) manuale di uso e manutenzione del filoveicolo.
5) Controllo periodico.
Il controllo periodico sui filoveicoli viene effettuato
annualmente, da parte di un ingegnere dell'U.S.T.I.F. competente per
territorio e di un ingegnere dell'Azienda esercente, rispettando le
norme e le procedure previste per la revisione dei veicoli della
categoria M, secondo il decreto ministeriale del Ministro dei
trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, nonche', per la
parte elettrica, le norme CEI 9-4 o 9-45, secondo la tipologia del
veicolo, per la parte specifica del controllo periodico.
Sono eseguite, inoltre, le seguenti verifiche e prove:
1) funzionamento delle parti meccaniche;
2) verifica di eventuali dispositivi automatici di rilevazione ed
estinzione incendi;
3) verifica della presenza di estintore e cassetta di pronto
soccorso;
4) verifica dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di
eventuali porte di emergenza;
5) verifica di efficienza del sistema installato per consentire
la piena accessibilita' del filoveicolo anche ad utenti con ridotte
capacita' motorie, ove presente;
6) verifica delle prestazioni in marcia autonoma se prevista:
efficienza della frenatura;
7) funzionamento delle parti elettriche;
8) verifica della continuita' elettrica fra struttura del
filoveicolo e parti metalliche interne;
9) verifica di efficienza del sistema di captazione della
corrente dalla linea di contatto e del dispositivo di limitazione
dell'escursione delle aste di presa;
10) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3
della norma CEI 9-4;
11) verifica di isolamento di pedane, rampe, mancorrenti,
gradini, porte come da norma CEI 9-4;
12) verifica dell'efficienza del dispositivo rivelatore di
dispersione come da norma CEI 9-4.
L'esito favorevole delle suddette verifiche e prove e' riportato
nel libretto delle visite e prove di cui al decreto ministeriale
8 maggio 1950, n. 3675, e firmato congiuntamente dall'ingegnere
dell'U.S.T.I.F. e dall'ingegnere dell'azienda esercente che hanno
effettuato il controllo periodico.
I rimborsi e le indennita' da corrispondere ai funzionari
incaricati per le verifiche di cui sopra, ai sensi delle vigenti
disposizioni, sono a carico dell'azienda esercente il servizio
filoviario.
6) Veicoli con trazione elettrica e captazione della corrente non da
linea aerea.
Nel caso di veicoli a trazione elettrica aventi un sistema della
captazione della corrente non da linea aerea si applicano tutte le
norme del presente decreto, ad eccezione delle verifiche effettuate
in base alle norme CEI 9-4 e CEI 9-49 che si devono intendere
sostituite da quelle previste dalla norma CEI 9-45.
7) Modalita' di utilizzo del filoveicolo.
Nel caso di filoveicolo avente la possibilita' di circolare
indifferentemente sia con alimentazione da linea elettrica aerea sia
in marcia autonoma, qualora le caratteristiche tecniche lo consentano
lo stesso puo' essere utilizzato, in servizio pubblico, sulle tratte
non elettrificate della rete aziendale per le quali e' stata
presentata richiesta di immissione in servizio, in base al paragrafo
4, punto 5, della presente circolare.
L'impiego del filoveicolo, in marcia autonoma, deve comunque
garantire il rispetto delle prestazioni minime richieste sulla tratta
di utilizzo.
8) Disposizioni finali.
La presente circolare sostituisce tutte le circolari ministeriali
precedenti riguardanti le verifiche e prove finalizzate
all'immissione in servizio ed al controllo periodico dei filoveicoli.
Nel caso in cui i provvedimenti ministeriali di cui sopra
riguardino piu' sistemi di trasporto, le indicazioni contenute nel
presente atto sostituiscono esclusivamente le parti relative ai
filoveicoli.
Le disposizioni contenute nella presente circolare si applicano
anche ai filoveicoli non omologati ai sensi del decreto ministeriale
del 10 luglio 2003, n. 238.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2003
Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici
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Postby stefralusi » Mon 23 October 2006; 12:03

Ritieni utile o noiosa la pugbblicazione delle normative per il trasporto pubblico?
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