L'antitrust sulla gara TPL di Milano non garantisce l

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L'antitrust sulla gara TPL di Milano non garantisce l

Postby Slussen » Mon 10 May 2010; 14:56

Segnalazione 10/05/2010, AS682

Con la presente segnalazione, l’Autorità intende formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 287/90, alcune osservazioni in merito al Sistema di Qualificazione di Prestatori di Servizi relativo ai servizi di trasporto pubblico locale, istituito con Determinazione Dirigenziale in data 20 dicembre 2002 e successivamente re-istituito in data 24 gennaio 2006.
L’Autorità osserva come, sebbene l’iniziativa di codesta Amministrazione di istituire un Sistema di Qualificazione al fine consentire l’individuazione di imprese per l’affidamento, con successiva procedura di gara ristretta, della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbani e di area urbana di Milano risulti coerente con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 158/95 e successive modificazioni, essa presenti più di un problema sotto il profilo della tutela della concorrenza.

La caratteristica principale del bando è rappresentata dall’individuazione di quattro sottosistemi per categorie di specializzazione. L’Autorità non ha mancato di considerare che l’accorpamento di tipologie diverse di trasporto può favorire lo sfruttamento di economie di scala e di gamma, tuttavia l’esigenza di integrazione intermodale può rappresentare un ostacolo all’accesso e a un effettivo confronto concorrenziale laddove ad ogni partecipante, da solo o in ATI, siano richieste specifiche competenze professionali differenti dal punto di vista tecnico e gestionale. Nel caso di specie, l’aggregazione di diverse modalità di trasporto in capo ad un unico gestore è inevitabilmente suscettibile di restringere, dati i requisiti di ammissione al Sistema di Qualificazione, il numero dei partecipanti allo stesso. Tale scelta presenta, pertanto, elevati rischi dal punto di vista concorrenziale, in quanto non sembrano rinvenibili giustificazioni fondate su dimostrati ritorni in termini di efficienza per l’amministrazione appaltante e in termini di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di TPL offerti in ambito urbano.

Inoltre, l’Autorità, nel richiamare alcune sue precedenti segnalazioni, tiene a ribadire che i requisiti di idoneità e di solidità economica e finanziaria richiesti alle imprese ai fini dellapartecipazione alle gare d’appalto devono rispondere a esigenze oggettive dell’amministrazione e, più in generale, ai principi di ragionevolezza e di imparzialità che regolano il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa. La fissazione di requisiti eccessivamente rigidi appare aver avuto un effetto restrittivo della concorrenza che, nella fattispecie in esame risulta, in ragione delle peculiarità economiche e dimensionali del Comune di Milano, particolarmente suscettibile di pregiudicare l’innescarsi di un confronto competitivo ampio e virtuoso.

Le osservazioni che precedono appaiono confermate dall’esito del processo di pre-selezione che ha visto l’ammissione alla successiva gara per l’affidamento dei servizi in questione unicamente della società ATM S.p.A., attuale gestore dei servizi di TPL nel Comune di Milano. La qualificazione di una sola società appare vanificare i benefici attesi da una procedura di gara, in termini di efficienza del servizio e di risparmi per l’ente appaltante.

Da ultimo, l’Autorità intende riaffermare la propria convinzione che nel settore del trasporto pubblico locale - dove gli spazi per il confronto concorrenziale sono sostanzialmente confinati all’affidamento del servizio tramite procedure ad evidenza pubblica - le situazioni di conflitto di interessi tra l’amministrazione locale che bandisce la gara e la società controllata dal medesimo
ente sono suscettibili di restringere in misura non trascurabile la concorrenza. Solamente l’eliminazione dei conflitti di ruolo derivanti dai legami proprietari tra soggetto pubblico e società affidataria del servizio è in grado di garantire una maggiore trasparenza e imparzialità delle procedure di selezione del gestore, favorendo così una concorrenza non distorta tra le imprese.

Allo stesso tempo, la risoluzione dei conflitti di ruolo concorre in misura determinante ad assicurare un esercizio più efficiente, imparziale e trasparente dei poteri di regolazione e ad assicurare una maggiore equità, tra i diversi operatori, relativamente alle condizioni di accesso al mercato.

Sulla base di quanto precede, l’Autorità, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della materia da parte del Comune di Milano.

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Ovviamente non succederà niente :mrgreen:
Slussen
 
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