Il D.lgs. n. 286 del 1998, art. 6, recepisce la Direttiva 2004/38/CE e obbliga gli stranieri a esibire una carta d'identità o una carta di soggiorno, pena una multa e l'arresto fino a sei mesi.
Per tutti i cittadini, vale l'obbligo di fornire, su richiesta di funzionari pubblici, informazioni relative alla propria identità personale, al proprio stato o altre qualità personali.
Non si tratta, quindi, dell'obbligo di fornire un documento d'identità valido. In assenza, vale l'obbligo di fornire le proprie generalità a voce.
L’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, ha la facoltà di ordinare ad un individuo pericoloso o sospetto di munirsi di una carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza.
In pratica, l'obbligo di portare un documento di identità deriva dalle leggi di pubblica sicurezza. Il funzionario pubblico può obbligare non solo a portare il documento dalle prossime volte, ma di esibirlo al momento. Diversamente, una forza di polizia può condurre la persona in caserma e convalidare il fermo, trattenendola fino all'accertamento dell'identità. La legge non esclude che possa essere trattenuta in cella.
GLM wrote:nei miei 4 mesi in cui ho viaggiato con un mensile trenord cartaceo, il documento d'identità (o di dentità ) mi è stato chiesto una volta sola...
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