AnsaldoBreda perde la causa con Gtt

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AnsaldoBreda perde la causa con Gtt

Postby Slussen » Thu 06 July 2006; 22:35

E' stato definitivamente respinto dal Consiglio di Stato (sez.VI 23/6/2006 n. 3999) il ricorso proposto da AnsaldoBreda s.p.a. contro Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. – G.T.T. s.p.a., relativo ad una procedura del 2003 per l'acquisizione di undici complessi di materiale rotabile elettrico (di cui 3 certi e 8 in opzione).

G.T.T. aveva infatti rifiutato l'assegnazione della commessa ad AnsaldoBreda, unico concorrente rimasto in gara, valutando i mezzi proposti non idonei. Da qui il ricorso del costruttore.

Secondo il Consiglio di Stato "la valutazione finale negativa dell’offerta della ricorrente è stata fondata su diversi elementi: a) “sottoassiemi derivati da altri progetti i cui veicoli avevano una diversa tipologia di servizio”; b) “tempi richiesti di progettazione di 180 giorni invece dei 60 previsti nella gara”; c) “tempi di approvazione del progetto, da parte del Ministero, non considerati nel cronoprogramma”; d) “tempi di omologazione del veicolo da parte di CESIFER, limitati a 5 mesi”; e) “mancanza delle prove previste nella 201/83 e Disposizione 1/2003”; f) “problematiche legate al subappalto con affidamento delle operazioni di collaudo e di garanzia a ditta esterna”; g) “mancanza del secondo compressore e di un distributore per carrello”; h) “arredo interno spartano mancanza di bagagliere e applicazioni di sedili di tipo metropolitano”; i) “mancanza di impianto di climatizzazione dedicato alla cabina di guida”; j) “larghezza delle porte di 1200 mm che male soddisfano le esigenze di incarrozzamento di un servizio regionale”; k) “mancanza all’interno del progetto di riferimento alle norme nazionali ed internazionali”; l) “possibile difficoltà nella gestione futura del veicolo per i pezzi di ricambio”.
Si tratta di elementi, che non possono essere considerati secondari e che, come correttamente ritenuto dal Tar, vanno valutati prima di tutto nel loro complesso, non potendo ritenersi che il venir meno di uno o di alcuni di essi possa mutare il giudizio espresso in termini negativi.
In particolare, va evidenziato come la Commissione abbia in primo luogo ritenuto che il progetto proposto risultava essere una composizione di insiemi esistenti su altre tipologie di veicoli, senza costituire un progetto unitario connotato da elementi di originalità e novità, caratterizzato da tutte le prescrizioni tecniche richieste.
Tale giudizio è stato riportato solo in parte nel ricorso in appello, in cui è stato enfatizzato il riferimento ad elementi di novità ed originalità, non richiesti nella lettera di invito, in cui si faceva riferimento al materiale rotabile, che le imprese hanno attualmente disponibile o intendono produrre.
In realtà, la lettura dell’intero punto del giudizio negativo finale consente di far emergere come la valutazione negativa sia dipesa non tanto dall’assenza di originalità del progetto, ma dal fatto che lo stesso fosse il risultato di un assemblaggio di insiemi esistenti, che non garantiva le prescrizioni tecniche richieste.
Anche in un successivo passaggio del giudizio negativo, viene ribadito che, oltre all’assenza di novità, l’elemento rilevante è la mancata presentazione di un progetto unitario ed omogeneo; carenza che pregiudica la qualità complessiva dei veicoli.
Tale giudizio, oltre a non essere stato confutato in modo adeguato dalla ricorrente, rientra negli ampi margini di discrezionalità"
di cui godeva G.T.T..
Slussen
 
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