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ASF Autolinee Como

PostPosted: Sat 23 January 2010; 16:51
by Slussen
Nel 2006 la SPT - società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Como, dalla Provincia di Como, dalla Provincia di Lecco e dal Consorzio Pubblici Trasporti – ha indetto una gara informale per la sottoscrizione di un aumento di capitale, per una significativa quota di minoranza (fino al 49%), della controllata S.P.T. Linea S.r.l., divenuta affidataria, a seguito di procedure di evidenza pubblica, di servizi di trasporto pubblico locale.
La Linea è controllata al 99,91% dalla SPT (con la residua, minimale partecipazione di Ferrovienord S.p.A.).
La gara è stata aggiudicata al raggruppamento costituito tra SAB e FNM; la AGI si è collocata al secondo posto.
La AGI è ricorsa al T.a.r. della Lombardia per ottenere, tra l'altro, l'annullamento del verbale del Consiglio di amministrazione della STP recante l'approvazione degli atti della gara.
Il T.a.r. ha dichiarato, tuttavia, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, con sentenza del 18 dicembre scorso ha annullato la sentenza di primo grado e rispedito la questione al TAR Lombardia.
Il giudice d'appello ha affermato i seguenti principi:
1) l'obbligo di gara ad evidenza pubblica si applica anche nell'ipotesi in cui una società mista, ove pure non originariamente tale, apra il proprio capitale all'apporto di un socio privato industriale attraverso un'operazione straordinaria di vendita di quote o di aumento di capitale;
2) ogniqualvolta si pervenga al risultato di dar vita a una società mista oppure, alternativamente, al risultato di modificare il profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (tranne, ovviamente, in caso di gestore totalmente privato), allora si realizza in via derivata anche un diverso affidamento del servizio pubblico;
3) l'affidamento di un servizio, quand'anche realizzato attraverso la costituzione, originaria o successiva, di una società mista con socio privato operativo, si deve necessariamente svolgere attraverso procedure di evidenza pubblica;
4) sulle vicende descritte nei precedenti punti, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo;
5) esorbita invece dalla giurisdizione amministrativa ogni altra vicenda in cui una società affidataria di un servizio riceva apporti al proprio capitale da parte di soggetti privati che siano meri finanziatori.

Edit: corretto il titolo.

Re: Traballa l'assetto societario di STP LINEA

PostPosted: Sat 23 January 2010; 17:19
by Coccodrillo
SPT, non STP :!:

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Sun 24 January 2010; 18:00
by gary.mi
Sbaglio o questi rilievi si potrebbero fare anche al caso TPM-NET?

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Sun 24 January 2010; 19:23
by S-Bahn
Secondo me si, ma nel caso di TPM c'è di mezzo ATM, e allora va bene tutto...

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Sun 24 January 2010; 20:28
by Slussen
:wink:

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Sun 24 January 2010; 20:32
by fra74
Non ne sono poi convinto. Visto che le osservazioni del consiglio di stato parlano di ingresso di un socio privato e francamente si può dire di tutto tranne che ATM sia privato. Il caso di SPT era diverso in quanto era entrato nel capitale sociale FNM /che seppur a maggioranza pubblica è comunque quotata in borsa e con quote non di poco peso in mano a privati, ma soprattutto ad Arriva (attraverso SAB)

Inoltre non c'è stata alcuna decisione. Semplicemente il TAR non si era espresso dicendo che non aveva giurisdizione, il consiglio di stato ha solo rinviato al TAR dicendo che invece la giurisdizione ce l'ha. Ma prima di trarre conclusioni forse è il caso di vedere che il TAR si esprima.

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Sun 24 January 2010; 20:36
by Slussen
Ma la questione sarebbe se il possesso di TPM poteva essere ceduto senza gara.

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Sun 24 January 2010; 20:38
by fra74
gara che a me risulta sia stata fatta

e cmq il punto 3 è evidente che non si applicherebbe al caso TPM-NET visto che non si tratterebbe di soggetto misto pubblico-privato ed era quello che tenevo a far presente a chi faceva i paralleli tra le due vicende
sul punto 2 è questione di interpretazione...

Senza contare che nel caso TPM-ATM c'è stata una cessione del ramo di azienda, caso un po' differente.

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Sun 24 January 2010; 20:54
by Slussen
Non mi esprimo, mi mancano un po' di dettagli e sono questioni controverse, come dimostrato dalle opposte decisioni del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato.

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Sun 24 January 2010; 21:26
by S-Bahn
Nel caso TPM non mi risulta ci sia stata gara per la cessione, se di questa gara stiamo parlando.
BT non ricorre, mi pare, contro l'esito di una gara ma per il fatto che si è trattato di una trattativa privata tra comune e ATM senza nemmeno contatti, che si sappia, con BT

Parlare poi di cessione di ramo d'azienda sarà formalmente corretto ma non lo è nella sostanza, in quanto TPM è stata ceduta tutta ad esclusione di 6 persone (due o tre operative, mentre le restanti sono rappresentate dalla direzione, direttore ex-TPM compreso. La maggior parte del bilancio dell'azienda è perciò fatta oggi dagli emolumenti del cda...), e queste 6 persone si occupano di parcheggi secondo un contratto in affidamento diretto "in house" giustificato col fatto (già allora tirato per i capelli) che c'era sinergia in una gestione unica della mobilità, tp e parcheggi. Operazione ormai insostenibile e non più ripetibile, e ciò che rimane oggi di TPM, non avrà più futuro.

Quanto ad ATM pubblica... certo lo è perché l'azionista unico è un ente pubblico, ma formalmente (e non solo formalmente) non esiste più questa differenza e non esistono le municipalizzate, tant'è che non è ammissibile un ripiano del deficit ma si maschera (hops, si opera) attraverso i contratti di servizio. Le aziende stesse sono le prime che tengono a sottolineare il loro status di soggetti economici indipendenti e che non devono rispondere a nessuno.

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Mon 25 January 2010; 14:58
by ing
Comunque non mi sembra che l'assetto di ASF (il nome attuale di SPT Linea) sia a rischio. Lo status quo è consolidato e non penso che AGI possa ambire più che a un risarcimento.

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Mon 25 January 2010; 17:44
by gary.mi
S-Bahn wrote:Quanto ad ATM pubblica... certo lo è perché l'azionista unico è un ente pubblico, ma formalmente (e non solo formalmente) non esiste più questa differenza e non esistono le municipalizzate, tant'è che non è ammissibile un ripiano del deficit ma si maschera (hops, si opera) attraverso i contratti di servizio. Le aziende stesse sono le prime che tengono a sottolineare il loro status di soggetti economici indipendenti e che non devono rispondere a nessuno.

Esatto. ATM è una SpA, ossia un soggetto privato. La natura del proprietario è giuridicamente ininfluente.
Quanto alla gara, NON c'è stata.

Riguardo ai punti 2 e 3 sono un po' perplesso, perché mi pare riguardino più che altro i casi di affidamento diretto e di gara a doppio oggetto (es. Genova), indispensabile se si vuole appunto avere un socio privato partendo da una situazione di in house, possibile solo con capitale interamente pubblico. Ma in Lombardia l'in house non c'è, tutte le aziende, sia di proprietà pubblica che privata o mista, hanno già partecipato e vinto a una gara, quindi non capisco cosa possa rilevare se poi un'azienda pubblica viene ceduta a un privato. La vendita (da pubblico a privato) dovrebbe passare attraverso una gara, ma quella per l'affidamento c'è già stata. Che importanza ha ai fini dell'affidamento il mutamento della natura dei soci dell'azienda, posto che le gare erano aperte a tutti?

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Mon 25 January 2010; 20:23
by fra74
Ma perché stiamo mischiando le carte?

Cosa c'entra il ricorso se c'è stato di BT per la vendita o cessione di ramo di azienda o regalo o tangente o chiamatela come volete con il ricorso di AGI per SPT in cui la gara c'è stata? Anche perché se non c'è stata come fa ad essersi qualificata seconda AGI in una gara che non c'è stata?

@gary.mi: probabilmente le motivazioni che tu citi potrebbe essere in parte alla base del fatto per cui in origine il TAR lombardo aveva deciso di dichiararsi in difetto di giurisdizione

P.S. se poi vogliamo SPT non ha proprio "vinto" la gara per l'urbano che ha avuto un esito quanto meno discutibile...

E cmq discutiamo un po' del punto 2)

2) ogniqualvolta si pervenga al risultato di dar vita a una società mista oppure, alternativamente, al risultato di modificare il profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (tranne, ovviamente, in caso di gestore totalmente privato), allora si realizza in via derivata anche un diverso affidamento del servizio pubblico;

Come la mettiamo allora con i lotti 2 e 3? In entrambi casi il profilo del gestore ha subito modifiche visto che in un caso (lotto 3) uno dei partecipanti all'ATI si è ritirato, nell'altro abbiamo avuto la cessione di CTNM. Ma potremmo parlare anche della gara per la S5 se andrà in porto la fusione TI-LN. Cosa facciamo ripetiamo ogni volta la gara?

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Mon 25 January 2010; 21:48
by gary.mi
Il caso non è uguale, ma il punto 1 dice che la gara va fatta, e con TPM non è stata fatta. Quindi c'entra, visto che AGI ha fatto ricorso anche contro la vendita di TPM a NET. Una sentenza simile potrebbe essere emessa anche contro NET.
Sul punto 2 ribadisco che per me ha senso solo nel caso dell'affidamento diretto, non essendo stato il tipo di proprietà una discriminante delle gare svolte per l'affidamento del servizio.

Re: Traballa l'assetto societario di SPT LINEA

PostPosted: Mon 25 January 2010; 21:54
by fra74
Ma la questione di nuovo è che non c'è stata nessuna sentenza. Voi ragionate come se il TAR avesse deciso a favore di AGI. Ma non c'è stata nessuna decisione. Il consiglio di Stato si è limitato a rimandare il tutto al TAR