Il Consiglio di Stato, con sentenza del 3 febbraio scorso, della quinta sezione, n. 591, ha annullato la deliberazione del Comune di Bari che aveva affidato il servizio di trasporto pubblico locale alla propria controllata Amtab. Il ricorso era stato presentato dall'ANAV, associazione di categoria delle aziende di trasporto.
I giudici amministrativi hanno fondato la propria decisione su un principio del diritto comunitario: se nel corso della durata di un rapporto di concessione sorto per affidamento diretto muta la compagine sociale dell’affidatario (con l’ingresso anche minoritario di privati) ciò comporta vulnerazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di concorrenza. Oltre a dover sussistere nel momento genetico del rapporto, la proprietà pubblica della totalità del capitale sociale deve permanere per tutta la durata del rapporto e deve essere garantita da appositi e stabili strumenti giuridici, quali il divieto di cedibilità delle azioni posto ad opera dello statuto.
In mancanza di una stabile e certa incedibilità delle azioni, il rispetto delle regole della concorrenza sarebbe rimesso (come non è ragionevolmente consentito) alla costante vigilanza degli altri operatori del settore, i quali dovrebbero verificare, per tutta la durata del rapporto sorto per affidamento diretto, la permanenza in mano pubblica del capitale. Proprio a causa della mancanza di una siffatta clausola nello statuto di Amtab, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’affidamento diretto fosse illegittimo per contrasto con i principi comunitari.